§ 98.1.35045 - Circolare 9 gennaio 1996, n. 1 .
Reg. CE n. 3392 del 1993 del 10 dicembre 1993 relativo alla concessione di aiuti per il latte e taluni prodotti lattiero caseari distribuiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/01/1996
Numero:1

§ 98.1.35045 - Circolare 9 gennaio 1996, n. 1 .

Reg. CE n. 3392 del 1993 del 10 dicembre 1993 relativo alla concessione di aiuti per il latte e taluni prodotti lattiero caseari distribuiti agli allievi di istituti scolastici. Precisazioni integrative.

 

Emanata dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

 

 

Roma, 9 gennaio 1996 

 

 

Div. XVI 

 

Prot. N. 1 

 

 

 

 

Al Ministero delle risorse agricole, 

 

alimentari e forestali 

 

Gabinetto 

 

Direzione generale delle politiche 

 

Comunitarie e internazionali - Div. III 

 

Ispettorato centrale repressione frodi 

 

Roma 

 

Ai sigg. Assessori all'agricoltura delle 

 

Regioni 

 

Loro sedi 

 

Ai sigg. Assessori all'agricoltura delle 

 

Provincie di: 

 

Trento 

 

Bolzano 

 

Ai sigg. Sindaci dei Comuni 

 

Loro sedi 

 

Al Ministero della pubblica istruzione 

 

Gabinetto 

 

Roma 

 

Ai sigg. Provveditori agli studi 

 

Loro sedi 

 

Al Comando Carabinieri - Tutela norme 

 

comunitarie e agroalimentari 

 

Roma 

 

Al Comando generale Guardia di Finanza 

 

Uff. operativo 

 

Roma 

 

Alle Organizzazioni di categoria 

 

Loro sedi 

 

Agli Istituti scolastici riconosciuti 

 

Loro sedi 

 

Ai Fornitori riconosciuti 

 

Loro sedi 

 

 

Dall'esame delle domande dì liquidazione concernenti l'erogazione degli aiuti indicati in oggetto, si riscontrano, con una certa frequenza, imperfezioni ed omissioni di dati che richiedono un supplemento di istruttoria con conseguente allungamento dei tempi di pagamento.

Tali incompletezze, talvolta, determinano l'impossibilità per l'Ufficio di stabilire l'esatto importo dell'aiuto o di procedere al pagamento. Anche le domande di riconoscimento non contengono sempre tutti gli elementi necessari.

La presente nota ha, pertanto, lo scopo di richiamare l'attenzione di codesti Enti e soggetti richiedenti sulla necessità che la modulistica di rispettiva pertinenza venga compilata correttamente ed in modo completo, come previsto dalle circolare n. 34 del 21 dicembre 1993 e circolare n. 13 del 21 dicembre 1994, al fine di pervenire ad una maggiore celerità dei pagamenti nel rispetto delle scadenze dei termini fissati dal Reg. (CE) n. 3392/93, tenuto conto del gran numero di pratiche da liquidare.

Al riguardo si precisa quanto segue:

 

 

1. Domanda di liquidazione - (all. n. 3/a e n. 3/b).

a) Deve essere presentata all'AIMA tempestivamente alla fine di ogni trimestre mediante raccomandata, A/R, in duplice copia. e comunque entro le scadenze prefissate con la citata Circolare n. 34, munita sempre della data, della sottoscrizione originale del legale rappresentante e distinta per singolo riconoscimento nel caso di fornitori;

b) è necessario indicare nella domanda il numero esatto di riconoscimento;

c) per esigenze contabili, occorre che gli istituti religiosi o privati che sono strutturati in una sede centrale (casa madre) e più istituti e/o sedi affiliate, comunichino nella domanda oltre al codice fiscale della casa madre anche il codice fiscale del Direttore responsabile di ciascun istituto che richiede l'aiuto;

d) per esigenze informatiche e di controllo, si rende opportuno che gli istituti o. Enti che intendano avvalersi dei fornitori riconosciuti, intrattengano esclusivo rapporto con un solo fornitore prescelto nel trimestre considerato, con possibilità negli altri trimestri di potersi avvalere di altro fornitore o della gestione diretta;

e) per le domande. in cui è richiesto l'accredito bancario occorre che venga esattamente indicata la denominazione dell'istituto di. credito per esteso.

 

 

2. Prospetto di liquidazione.

Deve essere compilato in modo corretto, in particolare, per quanto riguarda:

a) indirizzo - va indicato l'esatto recapito completo del numero dì telefono o di fax o di telex;

b) allievi iscritti a mensa - va indicato il numero dei potenziali alunni beneficiari;

c) giorni di distribuzione va indicato il numero dei giorni complessivi di effettiva distribuzione- dei prodotti nel trimestre;

d) totale presenze - va indicato il numero complessivo dei soli alunni fruitori dei prodotti nel trimestre e, quindi, senza il computo degli alunni assenti. Tale dato non può essere superiore al risultato della moltiplicazione del numero degli allievi iscritti a mensa per il numero dei giorni di effettiva distribuzione;

e) prezzo dei prodotti per Kg. (Colonna A) va indicato ì1 prezzo dei prodotti riportato nelle, fatture di acquisto;

f) quantità totale dei prodotti espressa in Kg. (Colonna B) - va indicata, per ciascuna categoria, la quantità di prodotti effettivamente distribuiti;

g) quantità totale espressa in latte (Colonna D) - occorre moltiplicare le quantità espresse in Kg. della colonna B) per i coefficienti di conversione indicati nella colonna C;

h) importo unitario dell'aiuto per categoria (Colonna E) vanno indicati gli importi in vigore per il trimestre considerato comunicati dall'AIMA;

i) importo totale dell'aiuto (Colonna F) - è il risultato della moltiplicazione delle quantità espresse in Kg. della colonna B) per i corrispondenti prezzi unitari indicati nella colonna E).

 

 

3. Verbale di controllo.

a) occorre che venga trasmesso in duplice copia completo. di tuttì gli elementi previsti, datato, timbrato e sottoscritto per esteso dal funzionario preposto;

b) il verbale di controllo deve essere riferito esclusivamente al periodo di effettiva distribuzione dei prodotti ed ì relativi quantitativi non devono essere trasformati in latte.

 

 

4. Domande di riconoscimento.

a) Nell'interesse dei soggetti richiedenti, è opportuno che le domande di riconoscimento vengano trasmesse tempestivamente e comunque con congruo anticipo rispetto data di inizio degli acquisti o delle consegne dei prodotti, in quanto l'aiuto viene concesso per i prodotti acquistati e distribuiti a partire dalla data di rilascio del riconoscimento da parte dall'AIMA. Inoltre, sarebbe ,utile che nelle domande venisse indicato anche il codice anagrafico AIMA risultante nell'atto di riconoscimento dell'anno precedente;

b) le Ditte fornitrici dovranno allegare alla domanda", ai fini degli adempimenti antimafia, i seguenti documenti:

1)autocertificazione prevista all'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 sottoscritta da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

3) stato di famiglia e residenza di tutti i componenti. del Consiglio di Amministrazione;

4) certificato della cancelleria del Tribunale sia fallimentare che commerciale, rilasciato dal Tribunale competente per territorio;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, attestante la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità "dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato".

c) gli Enti locali, a corredo della domanda, sono tenuti a fornire un elenco delle scuole interessate all'aiuto secondo quanto previsto al punto 4 della circolare n. 34 del 21 dicembre 1993.

Si ricorda che, nel caso di incompletezza o mancanza della documentazione richiesta, si può incorrere nel tardivo riconoscimento o nel diniego dello stesso.

 

 

5. Precisazioni particolari.

a) Comuni e altri Enti e amministrazioni locali:

si rammenta che i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti possono richiedere il pagamento soltanto mediante accreditamento in contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale, mentre quelli con popolazione inferiore a 5000, abitanti possono richiedere il pagamento esclusivamente mediante accredito in c/c postale;

b) quando l'aiuto riguarda più scuole nell'ambito del Comune e ricorra l'esigenza di approntare un prospetto di liquidazione per ciascuna scuola, è necessario che i singoli dati vengano raggruppati in un prospetto riepilogativo.

 

 

6. Fornitori riconosciuti.

A prescindere dalla data di presentazione delle domande di aiuto e senza ulteriori richieste da parte dell'AIMA, ciascun fornitore riconosciuto dovrà produrre puntualmente il certificato del Tribunale e/o il certificato della Camera di Commercio con cadenza trimestrale, in modo che l'Ufficio abbia sempre disponibile, all'atto del pagamento o del riconoscimento, un certificato aggiornato, considerato che detti documenti hanno validità per soli tre mesi.

In relazione a quanto precede, si ribadisce chela tardiva presentazione delle domande e/o dei documenti chele integrano, ovvero l'incompletezza sostanziale degli stessi, verrà considerato motivo di riduzione dell'aiuto o di decadenza del diritto medesimo, conformemente alle disposizioni di cui alla più volte citata Circolare n. 34, punto 6).

Per quanto riguarda i modelli delle domande, restano fermi quelli allegati alla circolare n. 13 del 21 dicembre 1994.

Distinti saluti.

Il Direttore generale reggente