§ 2.3.3 - Circolare 25 novembre 1993, n. 34.
Criteri interpretativi dell'art. 4 della L.R. n. 19 del 3 luglio 1992 per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 2 marzo 1993 sulla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 comunità montane
Data:25/11/1993
Numero:34

§ 2.3.3 - Circolare 25 novembre 1993, n. 34.

Criteri interpretativi dell'art. 4 della L.R. n. 19 del 3 luglio 1992 per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 2 marzo 1993 sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

(B.U. 7 dicembre 1993, n. 34).

 

     L'art. 4 della L.R. n. 19 del 3 luglio 1992 «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane» dispone, al comma 2, che il consiglio della comunità montana è composto dai rappresentanti di ciascun comune associato eletti con voto limitato a uno. Il secondo periodo dello stesso comma dispone poi che, in ogni caso, dovrà essere garantita la presenza della minoranza di ciascun comune.

     Il comma 4 dello stesso articolo dispone che i consiglieri delle comunità restano in carica per la durata dei consigli comunali che li hanno eletti.

     L'articolo 13 della legge n. 81 del 25 marzo 1993 di sostituzione del comma 5 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dispone, fra l'altro, che «Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende e istituzioni».

     L'art. 15 della stessa legge dispone poi che la lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituita come segue: «n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge».

     In altri termini, la nuova legge sulla elezione degli organi comunali e provinciali ha operato, nella materia e sulla competenza degli organi, un distinguo: se trattasi di rappresentanti di quest'ultimo «ove a esso espressamente riservata dalla legge»; negli altri casi trattasi di rappresentanti del comune e, pertanto, la nomina, designazione o revoca compete al sindaco e al presidente della provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

     Nel caso di specie, si ritiene sussista la espressa previsione legislativa richiesta dall'art. 15 della legge n. 81/1993 per attribuire al consiglio la competenza alla nomina dei propri rappresentanti in seno alla comunità montana.

     L'espressione «che li hanno eletti» contenuta nel comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 19/1992 non pare, infatti, lasciare margine di dubbio.

     Né d'altra parte appare sostenibile la tesi da qualcuno adombrata sulla inesistenza, nel nuovo sistema elettivo, della «minoranza».

     E' da dire anzi che il suddetto concetto o ruolo risulta, con la nuova legge, più marcato e immodificabile per tutta la durata della legislatura dovendosi ritenere maggioranza i proclamati eletti consiglieri comunali o provinciali della lista o liste collegate al candidato alla carica di sindaco o presidente eletto e minoranza i consiglieri delle restanti liste.

     Relativamente, infine, alla possibilità del sindaco di far parte del consiglio della comunità, si fa presente che, allo stato attuale, non sussistono impedimenti giuridici a che lo stesso, se risultato eletto dal proprio consiglio, partecipi a quello della comunità. La mancanza, infatti, in capo allo stesso, dello status di consigliere comunale (requisito, peraltro, non espressamente richiesto; cfr. al riguardo combinato disposto art. 4 legge n. 1102/1971 e art. 4, comma 2, 2° periodo, L.R. n. 19/1992) non sembra poter legittimare tale esclusione.

     Tanto si comunica nello spirito di fattiva collaborazione che ha finora contraddistinto i rapporti fra Regione ed enti locali.