Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 comunità montane |
Data: | 25/11/1993 |
Numero: | 34 |
§ 2.3.3 - Circolare 25 novembre 1993, n. 34.
Criteri interpretativi dell'art. 4 della L.R. n. 19 del 3 luglio 1992 per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 2 marzo 1993 sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
(B.U. 7 dicembre 1993, n. 34).
L'art. 4 della
Il comma 4 dello stesso articolo dispone che i consiglieri delle comunità restano in carica per la durata dei consigli comunali che li hanno eletti.
L'articolo 13 della
L'art. 15 della stessa legge dispone poi che la lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della
In altri termini, la nuova legge sulla elezione degli organi comunali e provinciali ha operato, nella materia e sulla competenza degli organi, un distinguo: se trattasi di rappresentanti di quest'ultimo «ove a esso espressamente riservata dalla legge»; negli altri casi trattasi di rappresentanti del comune e, pertanto, la nomina, designazione o revoca compete al sindaco e al presidente della provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
Nel caso di specie, si ritiene sussista la espressa previsione legislativa richiesta dall'art. 15 della
L'espressione «che li hanno eletti» contenuta nel comma 4 dell'art. 4 della
Né d'altra parte appare sostenibile la tesi da qualcuno adombrata sulla inesistenza, nel nuovo sistema elettivo, della «minoranza».
E' da dire anzi che il suddetto concetto o ruolo risulta, con la nuova legge, più marcato e immodificabile per tutta la durata della legislatura dovendosi ritenere maggioranza i proclamati eletti consiglieri comunali o provinciali della lista o liste collegate al candidato alla carica di sindaco o presidente eletto e minoranza i consiglieri delle restanti liste.
Relativamente, infine, alla possibilità del sindaco di far parte del consiglio della comunità, si fa presente che, allo stato attuale, non sussistono impedimenti giuridici a che lo stesso, se risultato eletto dal proprio consiglio, partecipi a quello della comunità. La mancanza, infatti, in capo allo stesso, dello status di consigliere comunale (requisito, peraltro, non espressamente richiesto; cfr. al riguardo combinato disposto art. 4
Tanto si comunica nello spirito di fattiva collaborazione che ha finora contraddistinto i rapporti fra Regione ed enti locali.