§ 27.1.97- D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:15/12/2001
Numero:482


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea.
Art. 3.  Pagamenti in altra valuta.
Art. 4.  Differenze di cambio.
Art. 5.  Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea.
Art. 6.  Incassi in altra valuta.
Art. 7.  Disposizioni di coordinamento.
Art. 8.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 9. Abrogazioni      1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.


§ 27.1.97- D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.

(G.U. 14 febbraio 2002, n. 38).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.

     2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.

 

          Art. 2. Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea.

     1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea, di seguito denominata UEM, emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, a favore del creditore da accreditare, mediante il sistema dei pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale) denominato TARGET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con il sistema bancario o postale, ovvero mediante altre modalità di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

     2. E' consentito l'uso, a condizioni pari o più favorevoli, di sistemi di pagamento, diversi da quello di cui al comma 1, generalmente riconosciuti nell'ambito dei Paesi aderenti all'UEM ed individuati, ai fini della regolazione di operazioni finanziarie ai sensi del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

          Art. 3. Pagamenti in altra valuta.

     1. I pagamenti, che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e il Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene conto anche delle misure di cui all'articolo 7, comma 3.

     2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto che l'Ufficio italiano cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.

     3. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed è calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.

 

          Art. 4. Differenze di cambio.

     1. Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previe compensazioni complessive di differenze positive e negative, regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione:

     a) mediante utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) mediante versamento all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

     2. Ai fini dell'integrazione delle risorse da utilizzare ai sensi del comma 1, lettera a), si applica l'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 5. Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea.

     1. Nei Paesi aderenti all'UEM, i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, espressi in euro, sono effettuati a favore della tesoreria dello Stato mediante il sistema TARGET per il successivo riconoscimento ai beneficiari. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.

 

          Art. 6. Incassi in altra valuta.

     1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalità tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

 

          Art. 7. Disposizioni di coordinamento.

     1. Nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti gli adempimenti tecnici dell'Ufficio italiano cambi in ordine alle regolazioni di pagamenti ed incassi e alle relative modalità temporali, nonché le modalità di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, adotta misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle modalità operative delle operazioni di pagamento ed incasso da parte delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adotta misure in ordine al coordinamento tecnico delle modalità operative delle operazioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato che adottano cambi di riferimento fissi nonché agli adempimenti tecnici e modalità gestionali correlati alla specificità delle operazioni di pagamento all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai fini dell'effettuazione e registrazione delle operazioni di pagamento e incasso di cui al presente regolamento, nel quadro generale delle connessioni tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalità tecniche ed operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio italiano cambi per il monitoraggio e per la realizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4.

     5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui versamenti a titolo di entrate fiscali nonché sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.

     6. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla rendicontazione dei pagamenti e degli incassi dello Stato, ai sensi degli articoli 604 e 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituiti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche ai fini della formazione del rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

          Art. 8. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai pagamenti di trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previa stipulazione da parte dell'INPDAP di apposite convenzioni con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, in relazione alle rispettive sfere di attività.

     2. I richiami nelle disposizioni normative al servizio del portafoglio dello Stato si intendono riferiti al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Fino al 28 febbraio 2002, per le operazioni di pagamento all'estero relative all'Amministrazione degli affari esteri, continua ad utilizzarsi il conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1985, n. 15; a tale data, eventuali giacenze esistenti sul medesimo conto vengono versate sulla contabilità speciale intestata al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per le successive regolazioni contabili.

     4. In sede di prima attuazione, le misure di cui all'articolo 7, sulla definizione degli adempimenti tecnici per le operazioni di pagamento, sono adottate non oltre il 28 febbraio 2002; fino a tale data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente regolamento, le previgenti disposizioni relative a modalità e adempimenti tecnici delle operazioni di pagamento.

 

          Art. 9. Abrogazioni

     1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 sono abrogati:

     a) gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     b) l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

     c) la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l'articolo 5;

     d) la legge 6 agosto 1966, n. 639;

     e) la legge 27 dicembre 1977, n. 990;

     f) l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

     g) l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295;

     h) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

     i) la legge 13 luglio 1993, n. 229;

     l) l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.