Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.7 disciplina valutaria |
Data: | 27/12/1977 |
Numero: | 990 |
§ 15.7.6 - L. 27 dicembre 1977, n. 990.
Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero.
(G.U. 10 gennaio 1978, n. 9).
Art. unico.
Può provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonchè‚ per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unità militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso.
Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entità dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa.