§ 27.1.42 - D.L. 26 novembre 1981, n. 677 .
Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:26/11/1981
Numero:677


Sommario
Art. 1.      Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.
Art. 2.      Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, in deroga all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in L. 2.560.766.757.000.
Art. 3. 
Art. 4.      Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. [...]
Art. 5.      Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), [...]
Art. 6.      A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. [...]
Art. 7.      Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.
Art. 8.      Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, la indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il [...]
Art. 9.      Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato [...]
Art. 10.      Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 27.1.42 - D.L. 26 novembre 1981, n. 677 [1].

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

(G.U. 28 novembre 1981, n. 328).

 

     Art. 1.

     Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, in deroga all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in L. 2.560.766.757.000.

     L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto ordinario di L. 170.363.814.000.

 

          Art. 3. [2]

     Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano.

     Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni.

     L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

 

          Art. 4.

     Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in lire 262.313.804.000.

 

          Art. 5.

     Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

     Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

     Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

     L'erogazione alle regioni di fondi, ancorchè già ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità europee.

 

          Art. 6.

     A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.

     La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademia di belle arti.

     L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato [3] .

     A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica è fissata nella misura di L. 40.000.

     A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.

     La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30% di detta somma per ogni anno successivo.

     La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'art. 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università e gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.

     A decorrere dall'anno 1982-83 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del 20 per cento.

     Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

 

          Art. 7.

     Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.

     Per il medesimo anno scolastico 1981-82, fatte salve le esigenze della scuola dell'obbligo, il numero delle classi funzionanti non può superare quello previsto dagli organici del personale docente determinati alla data del 31 marzo 1981.

     L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

     Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-82, nel limite massimo di 150.

     Ai fini di cui al precedente secondo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

     Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

     La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

 

          Art. 8.

     Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, la indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

     Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio è determinato in venticinque ore.

     La disposizione di cui al precedente primo comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

 

          Art. 9.

     Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15%, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

     Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

 

          Art. 10.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 26 gennaio 1982, n. 11.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1987, n. 70, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione Sardegna.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1987, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.