Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1985 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, è [...] |
§ 98.1.30966 - D.P.R. 17 aprile 1985, n. 399.
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo.
(G.U. 8 agosto 1985, n. 186)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
Vista la
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di geologo, emanato con
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento sopracitato;
Udito il Consiglio universitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente decreto:
Il
il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami";
dopo l'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:
"Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni".