§ 47.1.11 - D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981.
Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:03/11/1982
Numero:981


Sommario
Art. 1.      Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo
Art. 2.      Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composta [...]
Art. 3.      Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo consistono in un colloquio, in una prova grafica ed in una prova orale
Art. 4.      Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica [...]


§ 47.1.11 - D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981.

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo.

(G.U. 20 gennaio 1983, n. 19)

 

 

     Art. 1.

     Le lauree in scienze geologiche ed in ingegneria mineraria sono titoli accademici validi per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo.

 

          Art. 2.

     Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composta del presidente e di quattro membri.

     Il presidente viene nominato fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo di materie geologiche; i membri vengono prescelti da terne - designate dai competenti ordini e collegi professionali - formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

     a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo ed a riposo;

     b) liberi docenti;

     c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art. 3;

     d) funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologi presso pubbliche amministrazioni iscritti all'elenco speciale dell'Ordine nazionale geologi, con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;

     e) funzionari tecnici, in possesso della laurea in ingegneria mineraria ed iscritti all'albo professionale degli ingegneri, che svolgano mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui all'art. 3;

     f) fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

 

          Art. 3.

     Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di geologo consistono in un colloquio, in una prova grafica ed in una prova orale.

     Il colloquio tende all'accertamento della preparazione professionale del candidato attraverso l'esame e la discussione di un lavoro sperimentale nel campo geologico applicativo che può anche essere la tesi di laurea.

     Il risultato negativo del colloquio preclude al candidato la prosecuzione dell'esame.

     La prova pratica comprende una relazione scritta, anche con grafici, su argomenti di carattere professionale riguardante:

     1) esplorazione geologica del sottosuolo;

     2) idrogeologia;

     3) geomorfologia applicata;

     4) geologia delle costruzioni;

     5) geologia mineraria;

     6) geologia agraria.

     La commissione propone tre temi tra gli argomenti predetti e il candidato ha facoltà di scelta.

     Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla commissione.

     La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica.

 

          Art. 4.

     Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sedi di università o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami [1] .

     Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

     Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale.

     Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

     Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto sia nel colloquio che nella successiva prova grafica. Sulle prove orali la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della commissione.

     Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni [2] .


[1]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 17 aprile 1985, n. 399.

[2]  Comma aggiunto dall'art. unico del D.P.R. 17 aprile 1985, n. 399.