§ 93.9.2d - Legge 29 novembre 1965, n. 1378.
Modifiche all'art. 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:29/11/1965
Numero:1378


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente


§ 93.9.2d - Legge 29 novembre 1965, n. 1378.

Modifiche all'art. 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(G.U. 23 dicembre 1965, n. 319).

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

     "Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".