Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 29/11/1965 |
Numero: | 1378 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente |
§ 93.9.2d - Legge 29 novembre 1965, n. 1378.
Modifiche all'art. 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
(G.U. 23 dicembre 1965, n. 319).
L'ultimo comma dell'art. 24 della
"Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".