§ 47.1.3 - Legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:03/02/1963
Numero:112


Sommario
Art. 1.  Titolo professionale
Art. 2.  Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo
Art. 3.  Oggetto della professione
Art. 4.  Albo ed elenco speciale dei geologi
Art. 5.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale
Art. 6.  Iscrizione all'albo di professori universitari liberi docenti
Art. 7.  Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero
Art. 8.  Ordine nazionale dei geologi
Art. 9.  Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine
Art. 10.  Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine
Art. 11.  Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine
Art. 12.  Commissione centrale
Art. 13.  Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia
Art. 14.  Pratica professionale
Art. 15.  Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica
Art. 16.  Norme regolamentari


§ 47.1.3 - Legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(G.U. 28 febbraio 1963, n. 57)

 

     Art. 1. Titolo professionale

     Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

 

          Art. 2. Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

     Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

     L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

     I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

     Il geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

 

          Art. 3. Oggetto della professione

     Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

     a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario fotogeologia, cartografia geologica;

     b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;

     c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

     d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

     e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;

     f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;

     g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;

     h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;

     i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

     L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

 

          Art. 4. Albo ed elenco speciale dei geologi

     Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

 

          Art. 5. Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

     Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

     a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità [1];

     b) godere dei diritti civili;

     c) essere di specchiata condotta morale;

     d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;

     e) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia [2].

     Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [3].

     Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE [4].

 

          Art. 6. Iscrizione all'albo di professori universitari liberi docenti

     All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole geologica.

     Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

 

          Art. 7. Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero

     I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'art. 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

 

          Art. 8. Ordine nazionale dei geologi

     Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologi ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.

 

          Art. 9. Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

     Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

     a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

     b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

     c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

     d) adotta i provvedimenti disciplinari;

     e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

     f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.[Omissis]

 

          Art. 10. Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine [5]

 

          Art. 11. Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine

     Se non è in grado di funzionare, se - chiamato all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

     In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

     Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

     Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

 

          Art. 12. Commissione centrale [6]

 

          Art. 13. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

     Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 14. Pratica professionale

     Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

 

          Art. 15. Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica

     Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, in chimica, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16. Norme regolamentari

     Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.


[1] Lettera così modificata dall'art. 58 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Lettera così modificata dall'art. 58 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Comma inserito dall'art. 58 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Comma inserito dall'art. 58 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 12 novembre 1990, n. 339.