§ 98.1.29299 - D.L. 13 settembre 1996, n. 477 .
Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/09/1996
Numero:477

§ 98.1.29299 - D.L. 13 settembre 1996, n. 477 [1].

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

(G.U. 16 settembre 1996, n. 217)

 

Capo I

 

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

 

     Art. 1. Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

     1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

     2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

     3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

     4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle commissioni regionali per l'impiego e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

     5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

     6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

 

     Art. 2. Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

     1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno, salvo il più lungo termine, comunque non superiore a nove mesi, in uso nei contratti del settore turistico-alberghiero. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

     2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

     3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

     4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

     5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7e7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

 

     Art. 3. Previdenza e assistenza

     1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

     a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

     b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

     c) assicurazione contro le malattie;

     d) assicurazione di maternità.

     2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

     4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

     5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

     6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dal presente decreto.

 

Capo II

 

MISURE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE IMMIGRAZIONI ILLEGALI

 

     Art. 4. Procedure di controllo

     1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

     2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ingresso nel territorio dello Stato attraverso luoghi diversi dai valichi di frontiera controllati può essere autorizzato per gravi motivi, sempre che sussistano le altre condizioni previste dalle disposizioni in vigore. L'ufficio o il comando di polizia competente per territorio, ove non ricorrono le predette condizioni, esegue il respingimento con le modalità indicate dalla competente direzione di polizia di frontiera.".

 

     Art. 5. Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

     1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

     "8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

     8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.

     8-ter. Qualora nel corso di un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea risulti esposto a grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, se sussistono le seguenti condizioni:

     a) l'eventuale ritorno nello Stato di appartenenza possa metterne in grave pericolo l'incolumità personale;

     b) il contributo offerto sia di eccezionale rilevanza per l'individuazione e la cattura dei responsabili o per la disarticolazione dell'organizzazione criminale;

     c) non ricorrono le circostanze di cui all'articolo 7, comma 5.

     8-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 8-ter, il procuratore della Repubblica comunica alla competente autorità di pubblica sicurezza gli elementi da cui risulti la rilevanza del contributo offerto e quelli concernenti la gravità ed attualità del pericolo.

     8-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 8-ter è valido per l'esercizio delle attività consentite ed ha la durata di un anno salvo che permangano le esigenze processuali o di sicurezza. Lo stesso è revocato quando vengano meno le circostanze di cui al comma 8-ter o sono cessate le esigenze processuali e di sicurezza, ovvero quando la persona interessata osserva una condotta incompatibile con la sua permanenza nel territorio dello Stato.".

 

     Art. 6. Impiego illecito di manodopera straniera

     1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni." sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.".

     2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno." sono sostituite dalle seguenti: "è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.".

 

     Art. 7. Mancata esibizione o soppressione dei documenti

     1. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7-bis. - 1. Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

     2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-quater, la pena è della reclusione fino a tre anni.

     3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge o occulta il proprio documento di identificazione, è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

     4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, è consentito l'arresto anche fuori del caso di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale.".

 

Capo III

 

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

 

     Art. 8. Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

     1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 9, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

     2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

     3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

     4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9.

 

     Art. 9. Ricongiungimenti

     1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti documentali prodotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari circa l'esistenza del legame di famiglia nonché di quelli svolti circa la disponibilità, da parte del richiedente, di un alloggio e di un reddito sufficiente alle esigenze della famiglia.

     2. Ai fini della determinazione del reddito sufficiente, si può tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

     3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

 

     Art. 10. Regolarizzazione per offerta di lavoro

     1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

     2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

     3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

     4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

     5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 14, la questura rilascia permesso di soggiorno:

     a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

     b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

     c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

     d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto. L'esibizione del predetto contratto da parte dello straniero dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

     6. Contestualmente all'assunzione, nei casi previsti dal comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

     a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

     b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

     7. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

     8. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

     9. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

     10. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     11. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

     12. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

     13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

 

Capo IV

 

NORME FINALI

 

     Art. 11. Assistenza sanitaria

     1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. E' altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.".

 

     Art. 12. Disposizioni di carattere umanitario

     1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.";

     b) all'articolo 7, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dai commi 1 e 5, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana o con il coniuge di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese. Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) non è in ogni caso consentita l'espulsione per i motivi di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152.".

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 10.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno e, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 dicembre 1996, n. 617, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.