Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 09/12/1996 |
Numero: | 617 |
Sommario |
Art. 1. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre [...] |
§ 10.3.58 - Legge 9 dicembre 1996, n. 617.
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.
(G.U. 9 dicembre 1996, n. 288)
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.