§ 10.3.58 - Legge 9 dicembre 1996, n. 617.
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:09/12/1996
Numero:617


Sommario
Art. 1.      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre [...]


§ 10.3.58 - Legge 9 dicembre 1996, n. 617.

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

(G.U. 9 dicembre 1996, n. 288)

 

 

     Art. 1.

     1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresì fatte salve le cause di non punibilità e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti.

     2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.