Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/07/1996 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali |
Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3a |
Art. 3. Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1a |
Art. 4. Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 98.1.29243 - D.L. 1 luglio 1996, n. 345 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.
(G.U. 2 luglio 1996, n. 153)
Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali
1. Il primo comma dell'articolo 1 del
"La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4a vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente".
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del
3. L'articolo 10 della
Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3a
1. L'articolo 23-bis del
2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.
3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.
5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3a.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del
8. L'articolo 31 della
Art. 3. Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1a
1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal
2. L'articolo 11 del
"Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1a classe). - I posti di segretario comunale generale di 1a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;
b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di 'ottimo' e per l'altro anno almeno quello di 'distinto';
c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;
d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.
Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.
I posti di segretario generale di 1a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:
a) i segretari comunali generali di 1a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di 'ottimo';
b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.
I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.
L'articolo 21 della
Art. 4. Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della
3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del
4. All'onere di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilità iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 172,