Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1996 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Riduzione stanziamenti |
Art. 3. Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994 |
Art. 4. Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri |
Art. 5. Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento |
Art. 6. Aumento dell'imposta di bollo |
Art. 7. Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante |
Art. 8. Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale |
Art. 9. Devoluzione erariale delle maggiori entrate |
Art. 10. Variazione di bilancio |
Art. 11. Registro delle imprese |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 98.1.29089 - D.L. 28 febbraio 1996, n. 93 [1].
Misure di completamento della manovra di finanza pubblica
(G.U. 29 febbraio 1996, n. 50)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità
1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle A e B allegate alla
2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella A allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 2. Riduzione stanziamenti
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5%.
Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.
Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della
Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della
5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3. Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994
1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. La definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 30 giugno 1996, apposita istanza irretrattabile, redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.
4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del
5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.
6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 1° dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del
8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.
Art. 4. Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri
1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della
8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo, della
Art. 5. Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento
1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Art. 6. Aumento dell'imposta di bollo
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al
Art. 7. Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante
1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della
2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Art. 8. Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale
1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del
2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 9. Devoluzione erariale delle maggiori entrate
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 10. Variazione di bilancio
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 11. Registro delle imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 164,
[2] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 5 marzo 1996, n. 54.