§ 98.1.28996 - D.L. 18 novembre 1995, n. 489 .
Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1995
Numero:489


Sommario
Art. 1.  (Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi)
Art. 2.  (Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea)
Art. 3.  (Previdenza e assistenza)
Art. 4.  (Visto di ingresso)
Art. 5.  (Rinnovo del permesso di soggiorno)
Art. 6.  (Piano di automazione delle procedure)
Art. 7.  (Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie)
Art. 8.  (Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri)
Art. 9.  (Impiego illecito di manodopera straniera)
Art. 10.  (Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari)
Art. 11.  (Ricongiungimenti)
Art. 12.  (Regolarizzazione per offerta di lavoro)
Art. 13.  (Assistenza sanitaria)
Art. 14.  (Norme di coordinamento e abrogazioni)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28996 - D.L. 18 novembre 1995, n. 489 [1].

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(G.U. 18 novembre 1995, n. 270)

 

Capo I

 

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

 

     Art. 1. (Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi)

     1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

     2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (C.R.I.) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

     3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

     4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle C.R.I. e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

     5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

     6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

     7. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.".

 

          Art. 2. (Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea)

     1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

     2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

     3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

     4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

     5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

 

          Art. 3. (Previdenza e assistenza)

     1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

     a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

     b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

     c) assicurazione contro le malattie;

     d) assicurazione di maternità.

     2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

     4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

     5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

     6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

 

          Art. 4. (Visto di ingresso)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla relativa convenzione di applicazione, il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

     2. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'ingresso, i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea esibiscono ai controlli di frontiera idonea certificazione comprovante l'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica.".

 

          Art. 5. (Rinnovo del permesso di soggiorno)

     1. Nel rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno, il questore può acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora del cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea.

 

          Art. 6. (Piano di automazione delle procedure)

     1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

Capo III

 

ESPULSIONI E DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 7. (Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie)

     1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. (Espulsione come misura di sicurezza).

     1. Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, può essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso.

     2. In caso di revoca dell'espulsione ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato al questore competente il quale, ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno.".

     2. L'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7-bis. (Espulsione come misura di prevenzione). 1. Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, può proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione.

     2. Il pretore provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro sette giorni dalla proposta, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni.

     3. L'espulsione è disposta dal pretore quando sussistono concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica.".

     3. Dopo l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 7-ter. (Espulsione a richiesta di parte). 1. Nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza o sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, del codice di procedura penale è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

     2. L'espulsione è altresì disposta nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi i tre anni di reclusione.

     3. L'espulsione è disposta, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, previo parere del pubblico ministero o su richiesta dello stesso pubblico ministero dal giudice indicato dall'articolo 279 del codice di procedura penale, nel caso previsto dal comma 1, e dal giudice dell'esecuzione nel caso previsto dal comma 2.

     4. Il giudice, acquisite le opportune informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso di passaporto o documento equipollente, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza motivata, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. L'ordinanza di cui al comma 2 fissa anche la durata dell'interdizione dal territorio dello Stato.

     Art. 7-quater. (Espulsione per motivi di sicurezza). 1. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale: del decreto è data immediata notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

     Art. 7-quinquies. (Provvedimento amministrativo di espulsione). 1. Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

     2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

     3. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato venga rilasciato un permesso, sia pure a titolo diverso da quello richiesto.

     4. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato.

     5. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione. Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

     6. Se l'istanza di sospensione è respinta, in via definitiva, il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento alla frontiera dalle forze di polizia.

     7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7-quater.

     Art. 7-sexies. (Norme generali sulle espulsioni). 1. L'espulsione consiste nell'allontanamento dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone.

     2. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per i motivi sopra indicati. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione.

     3. Il provvedimento di espulsione, e quelli concernenti l'ingresso e il soggiorno, sono comunicati o notificati all'interessato, unitamente alla indicazione delle modalità di esecuzione e impugnazione, in lingua a lui conosciuta, o, in mancanza, in lingua iinglese o francese o spagnola.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies, l'esecuzione del provvedimento di espulsione è affidata al questore, che vi provvede mediante accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera ad opera delle forze di polizia.

     5. Quando per l'esecuzione dell'espulsione, nei casi di cui agli articoli 7 e 7-bis, occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità della persona da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti, ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'autorità giudiziaria dispone la misura dell'obbligo di dimora, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura penale, per il tempo necessario e comunque non oltre trenta giorni. Con il medesimo provvedimento, l'autorità giudiziaria prescrive all'interessato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 283 di non allontanarsi dall'edificio o struttura indicati nel provvedimento e scelti fra quelli individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Avverso il provvedimento è ammesso il riesame a norma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, ma i termini sono ridotti alla metà.

     6. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5 e negli altri casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora sussistano le esigenze di cui al comma 5, il questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti durante tale periodo ad un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Lo straniero che, senza giustificato motivo, si allontana dall'edificio o dalla struttura di cui al comma 5 o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6, è punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, è obbligatorio l'arresto ed è consentita l'applicazione della misura di cui all'articolo 285 dello stesso codice.

     8. E' fatto obbligo alle compagnie aeree o navali di ospitare a bordo dei propri vettori gli stranieri espulsi e di rimpatriarli nel Paese cui sono stati destinati.

     9. Salvo che nel caso di cui all'articolo 7-quater, non possono essere sottoposti ad espulsione:

     a) gli stranieri minori di anni sedici;

     b) gli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni;

     c) gli stranieri che vivono con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana;

     d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese.

     10. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario.

     11. Lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale o di prevenzione è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine, il questore competente rilascia, a richiesta dell'espulso o del suo difensore, apposita autorizzazione.

     Art. 7-septies. (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione). 1. Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

     2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-quater, la pena è della reclusione fino a tre anni.

     3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione, è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

     4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

     5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale.".

 

          Art. 8. (Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri)

     1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

     "8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

     8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.".

 

          Art. 9. (Impiego illecito di manodopera straniera)

     1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni." sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.".

     2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: "è punito con un ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno." sono sostituite dalle seguenti: "è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.".

 

Capo IV

 

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

 

          Art. 10. (Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari)

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stranieri presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

     2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

     3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

     4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.

 

          Art. 11. (Ricongiungimenti)

     1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nullaosta, sulla base degli accertamenti relativi alla disponibilità di un alloggio idoneo, effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata la disponibilità, da parte del richiedente, di un reddito netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

     2. Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma 1, si può tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

     3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

 

          Art. 12. (Regolarizzazione per offerta di lavoro)

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stranieri presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

     2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

     3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

     4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

     5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno:

     a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

     b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

     c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

     d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.

     6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

     a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

     b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

     7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.

     8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

     9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

     10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5% annuo.

     11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     13. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

     14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

 

Capo V

 

NORME FINALI

 

          Art. 13. (Assistenza sanitaria)

     1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. E' altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.".

 

          Art. 14. (Norme di coordinamento e abrogazioni)

     1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il comma 1 è soppresso.

     2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, le parole: "con la procedura di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "con la procedura di cui all'articolo 7-quinquies".

 

          Art. 15. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 31.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 dicembre 1996, n. 617, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.