§ 98.1.28618 - D.L. 31 marzo 1994, n. 216 .
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/03/1994
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici
Art. 2.  Poteri speciali
Art. 3.  Altre clausole statutarie
Art. 4.  Disposizioni relative alle assemblee di società
Art. 5.  Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
Art. 6.  Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149
Art. 7.  Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto
Art. 8.  Pagamento rateale
Art. 9.  Operazioni societarie
Art. 10.  Trasferimento dei contratti
Art. 11.  Competenze della Direzione generale del tesoro
Art. 12.  Copertura finanziaria
Art. 13.  Disposizioni relative all'Unione italiana di riassicurazione
Art. 14.  Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 98.1.28618 - D.L. 31 marzo 1994, n. 216 [1].

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

(G.U. 1 aprile 1994, n. 76)

 

     Art. 1. Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

     1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nonchè agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

     2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure.

     3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonchè le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

     4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

     5. Il Ministro del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonchè a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

     6. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, relativamente alle società con partecipazioni delle regioni e degli enti locali territoriali, fatta salva la loro compatibilità con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 2. Poteri speciali

     1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali:

     a) gradimento da rilasciarsi espressamente dal Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro dei soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-bis del codice civile;

     b) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

     c) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio, e di un sindaco.

     2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera b), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici anche economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo competente, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 3. Altre clausole statutarie

     1. Le società operanti nei settori di cui all'art. 2, nonchè le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonchè le società collegate.

     2. Il superamento del limite introdotto ai sensi del comma 1, anche attraverso soggetti interposti, comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

     3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dell'art. 2, e dal comma 1 del presente articolo, nonchè quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari.

 

          Art. 4. Disposizioni relative alle assemblee di società

     1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-bis del codice civile.

     2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo al possesso azionario, l'assemblea straordinaria in terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale in tutte le ipotesi previste dall'art. 2369-bis, comma secondo, nonchè in quelle di cui all'art. 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

     3. Nelle società di cui all'art. 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

     4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'art. 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

     5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

 

          Art. 5. Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216

     1. All'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.";

     b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.".

     2. Dopo l'art. 18-sexies è aggiunto il seguente:

     "Art. 18-septies. Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.".

 

          Art. 6. Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149

     1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 2 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.";

     b) all'art. 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di nullità, alla Consob, entro cinque giorni, dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annunci su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. La Consob, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.";

     c) all'art. 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.".

 

          Art. 7. Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorchè i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

     2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di concerto ed apportate al patto.

     3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

     4. La Consob, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capitolo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

 

          Art. 8. Pagamento rateale

     1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

     2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso le banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della Consob 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

     3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

     4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

     5. Con propria deliberazione, la Consob emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

     6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'art. 1526, secondo comma, del codice civile.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

 

          Art. 9. Operazioni societarie

     1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'art. 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

     a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'art. 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonchè dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10 % della tariffa;

     b) nei casi di cui alla lettera a) possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

     c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2240, 2498, secondo comma, 2501-quinquies, 2504-novies del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

     d) il termine di cui all'art. 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

     e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'art. 2504-decies, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti della società a cui essi fanno carico.

 

          Art. 10. Trasferimento dei contratti

     1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purchè non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

 

          Art. 11. Competenze della Direzione generale del tesoro

     1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.

     2. All'art. 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     "e-bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.".

 

          Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

     2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     3. Agli oneri relativi alle operazioni di cessione perfezionate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovuti alla data del regolamento delle suddette operazioni purchè effettuato entro tale termine, si provvede a carico dei relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al netto di detti oneri.

     4. I versamenti di cui al presente articolo affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

 

          Art. 13. Disposizioni relative all'Unione italiana di riassicurazione [2]

     1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e di riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

 

          Art. 14. Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali

     1. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

     "5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.".

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 30 luglio 1994, n. 474, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Le disposizioni del presente articolo sono state sostituite da quelle di cui all'art. 3 del D.L. 23 maggio 1994, n. 301.