§ 98.1.28148 - D.L. 25 novembre 1989, n. 383 .
Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1989
Numero:383


Sommario
Art. 1.      1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che [...]
Art. 2.      1. Per l'accertamento parziale previsto dall'art. 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti [...]
Art. 3.      1. Agli accertamenti parziali previsti nell'art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. [...]
Art. 4.      1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via [...]
Art. 5.      1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi [...]
Art. 6.      1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 5 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è [...]
Art. 7.      1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 2 del decreto [...]
Art. 8.      1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'art. 5 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele [...]
Art. 9.      1. Il comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di [...]
Art. 11.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      1. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e [...]
Art. 13.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 14.      1. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono [...]
Art. 15.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28148 - D.L. 25 novembre 1989, n. 383 [1].

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonchè per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria

(G.U. 27 novembre 1989, n. 277)

 

Capo I

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

 

     Art. 1.

     1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Per l'accertamento parziale previsto dall'art. 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

     2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

 

          Art. 3.

     1. Agli accertamenti parziali previsti nell'art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

     2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonchè le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'art. 2 e quelle per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

     2. I comuni provvedono, entro nove mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

     3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

     4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'art. 2 del codice di procedura penale.

     5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

     6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5.

     7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonchè le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

     8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

     9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

 

          Art. 5.

     1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

     2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere non oltre il 15 dicembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

     3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

     4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 15 dicembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

 

          Art. 6.

     1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 5 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

     2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

     3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

 

          Art. 7.

     1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 5, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

     2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'art. 92 dello stesso decreto.

     3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

 

          Art. 8.

     1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'art. 5 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

     2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art. 5 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'art. 4.

 

Capo II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO, NONCHE' PER LA DISCIPLINA DI TALUNI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA E PER IL DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA

 

          Art. 9.

     1. Il comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

     ”1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare".

     2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

     4. I termini del 31 gennaio 1989 e del 31 gennaio 1990 per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono differiti al 31 maggio 1990.

     5. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

 

          Art. 10.

     1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

 

          Art. 11.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     ”4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

     b) il comma 4 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

     ”4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'art. 25".

 

          Art. 12.

     1. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 13.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dell'art. 77 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     “Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili";

     b) al comma 2 dell'art. 40 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     “salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1".

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

     3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile relativo al periodo d'imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purchè indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del citato testo unico n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

 

          Art. 14.

     1. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, liquidata per il mese di novembre 1989 ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno ventotto del successivo mese di dicembre.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 18 novembre 1991, n. 363, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.