Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 27/09/1979 |
Numero: | 506 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Nel primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, sono soppresse le parole "e relative sopratasse" |
Art. 4. Al primo comma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "quattro anni" sono sostituite con le parole [...] |
Art. 5. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a partire [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.1.55 - D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506.
Disposizioni integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.
(G.U. 22 ottobre 1979, n. 288)
L'art. 36-bis del
"Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonchè ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.
Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del
e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo".
Il primo comma dell'art. 17 del
"Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del
Nel primo comma dell'art. 19 del
Al primo comma dell'art. 63 del
Al secondo comma dell'art. 63 del
Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a partire dal 1° gennaio 1977.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.