Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/04/1982 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni |
Art. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.30851 - D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
Norme integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito
(G.U. 7 giugno 1982, n. 154)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della
Vista la
Visto il
Visto l'art. 48, primo comma, della
Visto l'art. 8 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto:
Al
Dopo l'art. 36-bis è aggiunto il seguente:
"Art. 36-ter. Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente.
Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.
Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente".
Dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente:
"Art. 41 bis. Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, possono limitarsi, in base agli elementi predetti, ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
Art. 46 il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter.".
Al
Art. 9 nell'ultimo comma le parole “ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del
Art. 11 nel secondo comma le parole: “ai sensi dell'art. 36-bis del
Art. 14 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
Art. 18 nel comma aggiunto con l'art. 13 del
Art. 30 nel secondo comma, come sostituito dall'art. 13 del
Art. 92 nell'ultimo periodo del primo comma le parole: “ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.