§ 98.1.30851 - D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
Norme integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/04/1982
Numero:309


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni
Art. 2.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30851 - D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.

Norme integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito

(G.U. 7 giugno 1982, n. 154)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

     Visto l'art. 8 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

     Emana il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Dopo l'art. 36-bis è aggiunto il seguente:

     "Art. 36-ter. Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente.

     Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.

     Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente".

     Dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente:

     "Art. 41 bis. Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria.

     Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, possono limitarsi, in base agli elementi predetti, ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".

Art. 46 il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter.".

 

          Art. 2.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 9  nell'ultimo comma le parole “ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” sono sostituite con le parole: “ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Art. 11  nel secondo comma le parole: “ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,” sono sostituite con le parole: “ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,”.

Art. 14  la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;".

Art. 18  nel comma aggiunto con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, le parole: “ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,” sono sostituite con le parole: “ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,”.

Art. 30  nel secondo comma, come sostituito dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, le parole: “in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,” sono sostituite con le parole: “ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,”.

Art. 92  nell'ultimo periodo del primo comma le parole: “ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. sono sostituite con le parole: ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.