Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/07/1987 |
Numero: | 293 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità [...] |
Art. 2. 1. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate, ubicate nei comuni di cui all'art. 1, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, il [...] |
Art. 3. 1. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del [...] |
Art. 4. 1. Per sostenere le attività di interesse turistico localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28006 - D.L. 20 luglio 1987, n. 293 [1].
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.
(G.U. 21 luglio 1987, n. 168)
1. Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 240 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 240 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 215 miliardi per l'anno 1988.
3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'art. 9 del
4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
1. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate, ubicate nei comuni di cui all'art. 1, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, il fondo di solidarietà nazionale di cui alla
1. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, possono essere concessi contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 7-bis, del
2. In alternativa ai contributi di cui al comma 1, alle imprese interessate possono essere concessi finanziamenti agevolati di cui all'art. 9, secondo comma, della
3. Le domande devono essere presentate entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, intendendosi all'uopo applicabili le procedure stabilite in attuazione dell'art. 9 della
1. Per sostenere le attività di interesse turistico localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese turistico-alberghiere interessate. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno"; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa suolo", intendendosi di pari importo ridotta l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'art. 1 del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della