§ 17.3.10D - Legge 4 agosto 1977, n. 500.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/08/1977
Numero:500


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia [...]


§ 17.3.10D - Legge 4 agosto 1977, n. 500.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonchè dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse indirette e di imposte indirette sugli affari.

(G.U. 12 agosto 1977, n. 220)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonchè dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2, terzo comma, le parole: rata di febbraio 1978, sono sostituite con le seguenti: rata di giugno 1978.

     Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

Art. 3 bis.

     Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonchè a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopra indicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle aziende indicate al precedente art. 3 del presente decreto non si applicano per gli anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198.

Art. 3 ter.

     Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'art. 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976 n. 730, è prorogato al 30 giugno 1979.

Art. 3 quater.

     I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, per gli anni 1977-78 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 3 quinquies.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

     A decorrere da periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto, è concesso per il periodo di un anno lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici ubicate:

     a) nei comuni indicati dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

     b) negli altri comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

     Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     Lo sgravio di cui al primo comma si applica anche a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per spese attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione nonchè nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione.

     L'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

     Al relativo onere si provvederà con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

     I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

     Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis.

     Resta confermato che le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano, a far data rispettivamente dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976 e per i periodi previsti dalle leggi medesime, a tutte le aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole e diretto-coltivatrici, nonchè agli esercenti attività professionali ed artistiche operanti nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'art. 20 del decreto stesso ed ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730.