Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/12/1975 |
Numero: | 688 |
Sommario |
Art. 1. Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e [...] |
Art. 2. In attesa della nuova disciplina relativa al trattamento economico delle prestazioni straordinarie dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato, per fronteggiare [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27497 - D.L. 27 dicembre 1975, n. 688 [1].
Provvedimenti per fronteggiare l'eccezionale situazione del servizi della Cassa depositi e prestiti.
(G.U. 30 dicembre 1975, n. 342)
Per provvedere ad eccezionali esigenze di erogazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, in dipendenza del mancato funzionamento degli uffici, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, può disporre l'anticipazione fino alla metà della somma concessa dalla Cassa medesima, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale territorialmente competenti.
Le somme da erogare saranno prelevate dal conto corrente fruttifero che la Cassa depositi e prestiti intrattiene col Tesoro dello Stato e trasferite al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Cassa stessa.
Il decreto di cui al primo comma non è soggetto al riscontro preventivo della Corte dei conti e costituisce titolo di pagamento provvisorio; il provvedimento definitivo sarà soggetto al controllo della Corte dei conti.
In attesa della nuova disciplina relativa al trattamento economico delle prestazioni straordinarie dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato, per fronteggiare l'eccezionale situazione dei servizi della Cassa depositi e prestiti e per l'attuazione delle provvidenze disposte col
Con decreto dei Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, sono determinati i criteri per l'attribuzione di detti compensi, nell'importo massimo complessivo di L. 500.000.000, il cui onere, da evidenziare in apposito capitolo, è a carico dello stato di previsione della spesa di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per l'esercizio 1976.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico, della