Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.4 cassa depositi e prestiti |
Data: | 30/04/1976 |
Numero: | 256 |
Sommario |
Art. unico. Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, restano validi ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto. |
§ 12.4.29 - L. 30 aprile 1976, n. 256. [1]
Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti.
(G.U. 18 maggio 1976, n. 130).
Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede a carico dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per il medesimo anno finanziario.
[1] Abrogata dall'art. 24 del