§ 12.4.29 - L. 30 aprile 1976, n. 256.
Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:30/04/1976
Numero:256


Sommario
Art. unico.      Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, restano validi ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto.


§ 12.4.29 - L. 30 aprile 1976, n. 256. [1]

Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti.

(G.U. 18 maggio 1976, n. 130).

 

Art. unico.

     Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, restano validi ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede a carico dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per il medesimo anno finanziario.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.