§ 98.1.27429 - D.L. 29 marzo 1966, n. 129 .
Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/1966
Numero:129


Sommario
Art. 1.      Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonché quello previsto dall'art. 3 della [...]
Art. 2.      Nei confronti degli operai ammessi in data anteriore al 1° luglio 1966, al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, integrato dal trattamento di [...]
Art. 3.      Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 [...]
Art. 4.      I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge, cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967
Art. 5.      Con effetto dal 1° aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della [...]
Art. 6.      Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 7.      Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27429 - D.L. 29 marzo 1966, n. 129 [1] .

Proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

(G.U. 29 marzo 1966, n. 78)

 

     Art. 1.

     Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogata dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, nonché quello previsto dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nei predetti articoli, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

     Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, prorogato dall'art. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966, nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

     Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità delle norme vigenti. Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale [2] .

 

          Art. 2.

     Nei confronti degli operai ammessi in data anteriore al 1° luglio 1966, al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, integrato dal trattamento di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 833, il trattamento stesso viene mantenuto in aggiunta ai periodi previsti dai predetti articoli, per un ulteriore periodo di tre mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre.

 

          Art. 3.

     Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie di lavoratori ad eccezione di quelli agricoli, entrambi prorogati dall'art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono applicati anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966.

     Per i lavoratori agricoli rimane fermo il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833.

 

          Art. 4.

     I trattamenti prorogati ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 del presente decreto-legge, cessano in ogni caso con la data del 30 giugno 1967.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, è elevata a lire quattrocento.

     Ai lavoratori agricoli, per l'annata già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento di cui al comma precedente spetta per la metà dei giorni di disoccupazione indennizzabile.

     Agli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini che beneficiano del prolungamento a 360 giorni del periodo massimo per il quale può essere corrisposta la indennità di disoccupazione, l'aumento di cui al primo comma spetta per la parte del periodo indennizzabile non eccedente i 270 giorni [3] .

     Le prestazioni a carico di Amministrazioni statali, il cui importo è parificato per legge a quello della indennità giornaliera di disoccupazione, non subiscono modifiche per effetto delle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 6.

     Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle rispettive gestioni in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

     Negli stessi o con altri decreti, sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 e al 31 marzo 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1966.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 maggio 1966, n. 310.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.