| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 58. Lavoro |
| Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
| Data: | 20/10/1960 |
| Numero: | 1237 |
| Sommario |
| Art. 1. Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della [...] |
| Art. 2. La corresponsione della indennità prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, avverrà, sin dalla rata del gennaio 1961, nella nuova misura di cui [...] |
§ 58.8.15 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1237. [1]
Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria.
(G.U. 5 novembre 1960, n. 271)
Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'art. 31 del
La corresponsione della indennità prevista dall'art. 8 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del