§ 77.1.4c - Legge 5 luglio 1965, n. 833.
Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:05/07/1965
Numero:833


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'art. 2 della legge 23 giugno [...]
Art. 2.      Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli [...]
Art. 3.      Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1° luglio 1965, il trattamento stesso viene [...]
Art. 4.      Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dell'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 [...]
Art. 5.      Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro, di [...]
Art. 6.      L'art. 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è abrogato
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1965


§ 77.1.4c - Legge 5 luglio 1965, n. 833.

Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati.

(G.U. 23 luglio 1965, n. 183).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.

     La disposizione dell'ultimo comma dello stesso art. 25 ha effetto dal 1° aprile 1966.

     Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, in luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.

 

          Art. 2.

     Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

     Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma è applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

 

          Art. 3.

     Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1° luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.

 

          Art. 4.

     Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dell'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'art. 46 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoli, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

     Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'art. 46 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.

 

          Art. 5.

     Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

     Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 6.

     L'art. 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è abrogato.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1965.