Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 05/07/1965 |
Numero: | 833 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'art. 2 della legge 23 giugno [...] |
Art. 2. Il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli [...] |
Art. 3. Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1° luglio 1965, il trattamento stesso viene [...] |
Art. 4. Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dell'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 [...] |
Art. 5. Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro, di [...] |
Art. 6. L'art. 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è abrogato |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1965 |
§ 77.1.4c - Legge 5 luglio 1965, n. 833.
Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati.
(G.U. 23 luglio 1965, n. 183).
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della
La disposizione dell'ultimo comma dello stesso art. 25 ha effetto dal 1° aprile 1966.
Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'art. 25 della
Il trattamento previsto dall'art. 3 della
Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma è applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 1 del
Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'art. 3 della
Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'art. 2 e dell'art. 3 del
Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'art. 46 del
Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni della presente legge.
Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.
L'art. 4 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1965.