Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/02/1998 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.27139 - Legge 27 febbraio 1998, n. 29.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.
(G.U. 28 febbraio 1998, n. 49)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "Dal 1° gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del
al comma 2, primo periodo, le parole: "fino alla conclusione della " sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la"; e le parole: "in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3000 unità";
al comma 2, secondo periodo, le parole: " alle imprese che presentano " sono sostituite dalle seguenti: " alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,";
al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz";
al comma 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti ".