§ 98.1.27139 - Legge 27 febbraio 1998, n. 29.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1998
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27139 - Legge 27 febbraio 1998, n. 29.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

(G.U. 28 febbraio 1998, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "Dal 1° gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998";

     al comma 2, primo periodo, le parole: "fino alla conclusione della " sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la"; e le parole: "in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3000 unità";

     al comma 2, secondo periodo, le parole: " alle imprese che presentano " sono sostituite dalle seguenti: " alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,";

     al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz";

     al comma 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al roaming nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara ";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti ".