§ 84.1.86 - D.L. 23 dicembre 1997, n. 455. [1]
Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili
(G.U. 31 dicembre 1997, n. 303)
Art. 1. [2]
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. [3]
1-bis Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998 [4]
2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 3.000 unità. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara, domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al roaming nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara. [5]
3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.
4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso. La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti. [6]
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.