Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/10/1995 |
Numero: | 412 |
Sommario |
Art. 1. 1. I commi 4, 5, 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai [...] |
Art. 2. 1. La tabella A annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è [...] |
Art. 3. 1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e nei ruoli ad esaurimento dei commissari di cui agli articoli 19 e 26 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28964 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 412 [1].
Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.
(G.U. 3 ottobre 1995, n. 231)
1. I commi 4, 5, 6 dell'art. 3 del
"4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera b) di grado più elevato ed è composta:
a) da un magistrato della Corte dei conti;
b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.
6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della
2. Al comma 7 dell'art. 3 del
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
4. All'art. 13 della
"4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
1. La tabella A annessa alla
2. La tabella B annessa alla
3. La tabella C annessa alla
1. Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e nei ruoli ad esaurimento dei commissari di cui agli articoli 19 e 26 del
2. Per il personale inquadrato a norma del comma 1 si applica, ai fini del collocamento a riposo, la disposizione dell'art. 45, primo comma, del
1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella
(Omissis)
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3,