Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/07/1996 |
Numero: | 382 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.27043 - Legge 18 luglio 1996, n. 382.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario.
(G.U. 20 luglio 1996, n. 169)
1. Il
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 280
All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
2. Il comma 18 dell'articolo 8 della
2-bis. All'articolo 3 della
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) al comma 4, le parole da : ”Le trasformazioni di destinazione” fino a: ”strutture ospedaliere dismesse” sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: ”a norma del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: ”nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera”.
2-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 della
“5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della
2-quater. Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del
2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 3 è soppresso.