§ 98.1.26884 - Legge 22 febbraio 1994, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1994
Numero:125


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico, è convertito in [...]


§ 98.1.26884 - Legge 22 febbraio 1994, n. 125. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.

(G.U. 26 febbraio 1994, n. 47)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, e 12 novembre 1993, n. 450.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. -1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

     3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. -1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti della disponibilità di bilancio del Ministero della difesa".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.