§ 98.1.26900 - Legge 6 luglio 1994, n. 433.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/07/1994
Numero:433


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26900 - Legge 6 luglio 1994, n. 433.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

(G.U. 6 luglio 1994, n. 156)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271

     All'art. 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente:

     "5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonchè per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento di mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"".

     All'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri"".