Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/11/1992 |
Numero: | 429 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, [...] |
Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del [...] |
Art. 3. 1. L'art. 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 [...] |
§ 98.1.26765 - Legge 5 novembre 1992, n. 429.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.
(G.U. 9 novembre 1992, n. 264)
1. Il
1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 18 della
1. L'art. 17, comma 4, della
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1992, N. 372
L'art. 2 è soppresso.
All'art. 3, al comma 1, lettera b), al terzo comma dell'art. 26 del
All'art. 4, al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Nell'art. 10-ter della
è premesso il seguente capoverso:
"2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-bis del
al capoverso 3 sono soppresse le parole: "delle persone giuridiche".
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del
2. Per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Dopo l'art. 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. All'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione"".