Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 09/09/1992 |
Numero: | 372 |
Sommario |
Art. 1. 1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Ferme restando le procedure stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dallalegge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali [...] |
Art. 6. 1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 7. |
Art. 7 bis. |
Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.21.40 – D.L. 9 settembre 1992, n. 372. [1]
Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.
(G.U. 10 settembre 1992, n. 213).
1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
1. All'art. 26 del
a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
2. Al comma 1 dell'art. 8 del
1. Nell'art. 10-ter della
1. Ferme restando le procedure stabilite dall'art. 2 del
1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del
1. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del
2. Per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. All'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:"6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:"7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione" .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dalla
[3] Lettera così modificata dalla
[4] Articolo così modificato dalla
[5] Articolo così sostituito dalla
[6] Articolo inserito dalla