Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 23/12/1986 |
Numero: | 942 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende [...] |
Art. 2. 1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente art. 1 sono iscritte nei bilanci |
§ 80.5.374 – L. 23 dicembre 1986, n. 942.
Integrazioni all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
(G.U. 10 gennaio 1987, n. 7).
1. Le disposizioni di cui all'art. 7 della
2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel
3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.
1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente art. 1 sono iscritte nei bilanci:
a) dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;
b) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;
c) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;
d) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi.
2. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Estensione dei benefici di cui all'art. 4 della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.