§ 80.5.374 – L. 23 dicembre 1986, n. 942.
Integrazioni all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:23/12/1986
Numero:942


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende [...]
Art. 2.      1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente art. 1 sono iscritte nei bilanci


§ 80.5.374 – L. 23 dicembre 1986, n. 942.

Integrazioni all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

(G.U. 10 gennaio 1987, n. 7).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.

     2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.

     3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

 

          Art. 2.

     1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente art. 1 sono iscritte nei bilanci:

     a) dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

     b) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

     c) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

     d) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi.

     2. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Estensione dei benefici di cui all'art. 4 della legge n. 426/1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.