§ 98.1.26652 - Legge 12 gennaio 1991, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/01/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990, è [...]


§ 98.1.26652 - Legge 12 gennaio 1991, n. 4. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990.

(G.U. 12 gennaio 1991, n. 10)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326

 

     Allegato

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) 1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

     2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilità sono utilizzate per la copertura integrale degli oneri contrattuali per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti di sperimentazione agraria e per le stazioni sperimentali per l'industria e, per la parte residua, sono ripartite ai vari enti in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti, redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del comparto di cui al comma 1, ed in base al rapporto fra contributo ordinario a carico dello Stato a favore degli enti medesimi ed entrate complessive quali risultano al 31 dicembre 1988.

     3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con le disponibilità del capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.