Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 13/11/1990 |
Numero: | 326 |
Sommario |
Art. 1. Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni-enti locali |
Art. 2. Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 58.4.21 - D.L. 13 novembre 1990, n. 326. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990.
(G.U. 14 novembre 1990, n. 266)
Art. 1. Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni-enti locali
1. Alla copertura dell'onore per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto del Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il
a) lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per gli enti di Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario;
b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione [2]
1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'art. 7 del
2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilità sono utilizzate per la copertura integrale degli oneri contrattuali per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti di sperimentazione agraria e per le stazioni sperimentali per l'industria e, per la parte residua, sono ripartite ai vari enti in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti, redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del comparto di cui al comma 1, ed in base al rapporto fra contributo ordinario a carico dello Stato a favore degli enti medesimi ed entrate complessive quali risultano al 31 dicembre 1988.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con le disponibilità del capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.