§ 29.4.8 – D.L. 15 dicembre 1986, n. 867.
Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:15/12/1986
Numero:867


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, [...]
Art. 2.      1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'art. 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 29.4.8 – D.L. 15 dicembre 1986, n. 867. [1]

Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

(G.U. 16 dicembre 1986, n. 291).

 

     Art. 1.

     1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'art. 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, n. 1, dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 [2].

     2. Per le finalità del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilità complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata".

     3. [3].

 

          Art. 2.

     1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'art. 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto [4].

     2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'Istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto [5].

     2 bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare, nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2 [6].

     3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento [7].

     4. La stipulazione della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 febbraio 1987, n. 22.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 febbraio 1987, n. 22.

[3] Comma abrogato dalla L. di conversione 13 febbraio 1987, n. 22.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 febbraio 1987, n. 22.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 febbraio 1987, n. 22.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 13 febbraio 1987, n. 22.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 febbraio 1987, n. 22.