Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.5 leggi comunitarie |
Data: | 04/08/2000 |
Numero: | 89 |
§ 23.5.23 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 89.
Direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.
(G.U. 26 ottobre 2000, n. 251)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la
Visto il
Visti gli articoli 74 e 75 della
Visto il
Vista la
Vista la propria
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della
Visti i regolamenti del consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;
Vista la
Considerata la necessità di emanare direttive generali per la gestione del Fondo di rotazione, di cui alla citata
Tenuto conto che il relativo schema di delibera è stato valutato favorevolmente, nella seduta del 1° agosto 2000, dalla Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi delle deliberazioni CIPE n. 63/1998 dell'8 luglio 1998 e n. 79/1998 del 5 agosto 1998;
Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
I criteri di cofinanziamento della quota nazionale pubblica degli interventi che beneficiano del contributo dell'Unione europea sono i seguenti:
A. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali:
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) nelle regioni fuori obiettivo 1, fatto salvo il regime transitorio, di cui alla propria delibera 9 agosto 1999, previsto per la regione Molise:
per le misure a gestione regionale, il 70 per cento della quota nazionale pubblica prevista da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 citata in premessa, mentre la restante quota rimane a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome;
per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione.
B. Interventi cofinanziati su altre linee del bilancio comunitario diverse dai fondi strutturali:
La quota di cofinanziamento statale viene assicurata dal Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, ovvero da specifiche autorizzazioni di spesa recate da leggi di settore.