§ 23.5.1 - Legge 13 luglio 1965, n. 871.
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.5 leggi comunitarie
Data:13/07/1965
Numero:871


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 23.5.1 - Legge 13 luglio 1965, n. 871.

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.).

(G.U. 28 luglio 1965, n. 187)

 

     Art. 1. [1]

     Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizio il 1° gennaio 1962, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

     a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109 e 115 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capitolo IX del titolo II del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

     b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

     c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;

     d) per assicurare, conformemente all'art. 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'art. 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

 

          Art. 2.

     Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia [2].

     (Omissis) [3].

 

          Art. 3. [4]

     Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

 

          Art. 4. [5]

     All'onere di lire 6.780.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     All'onere di lire 6.540.000.000 relativo all'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     All'onere di lire 3.100.000.000 relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.

     All'onere di lire 10.000.000.000 relativo all'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli surplus condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'art. 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. [6]

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1999, n. 25.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.