§ 22.5.1b - Legge 25 gennaio 1962, n. 21.
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:25/01/1962
Numero:21


Sommario
Art. unico.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962.


§ 22.5.1b - Legge 25 gennaio 1962, n. 21. [1]

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

(G.U. 13 febbraio 1962, n. 39).

 

     Art. unico.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.