§ 30.1.o - Legge 13 marzo 1953, n. 208.
Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:13/03/1953
Numero:208

§ 30.1.o - Legge 13 marzo 1953, n. 208.

Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

(G.U. 14 aprile 1953, n. 86).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ).