§ 93.4.165 - Legge 29 ottobre 1971, n. 880.
Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:29/10/1971
Numero:880


Sommario
Art. 1.      L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 215.706 posti così ripartiti
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 26 giugno 1975 l'Azienda ferroviaria è autorizzata ad assumere oltre organico, nella qualifica iniziale di [...]
Art. 3.      I posti messi a pubblico concorso possono, nelle more del concorso stesso, anzichè rimanere impegnati, essere coperti con gli idonei dei precedenti concorsi pubblici [...]
Art. 4.      Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203, e dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, è applicabile ai concorsi per manovali per le necessità della [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° luglio 1970 al personale che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, risulta [...]
Art. 6.      I dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi elencati nella tabella allegata, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono [...]
Art. 7.      L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti [...]
Art. 8.      L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni [...]
Art. 9.      Gli inquadramenti di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta per essi necessario e stabilito come segue
Art. 10.      Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 6 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente [...]
Art. 11.      Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per soli titoli per le qualifiche iniziali del [...]
Art. 12.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un concorso speciale per soli titoli per la qualifica di infermiere, riservato a coloro [...]
Art. 13.      L'onere derivante dalla presente legge, valutato in milioni 5.000 per il 1971, in milioni 24.000 per il 1972, in milioni 32.000 per il 1973 e per gli anni successivi, [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.165 - Legge 29 ottobre 1971, n. 880. [1]

Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici.

(G.U. 3 novembre 1971, n. 278)

 

 

     Art. 1.

     L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 215.706 posti così ripartiti:

Personale direttivo esclusi il direttore generale delle ferrovie dello Stato e i due vice direttori generali)

1.848

Personale degli uffici

20.749

Personale dell'esercizio

193.109

     Con effetto dal 30 giugno 1971, le dotazioni organiche del personale direttivo, escluse le qualifiche di direttore centrale di prima classe, direttore centrale ed equiparate, sono così ripartite per specializzazioni professionali:

Ingegneri e architetti

 

Ispettori principali ed ispettori

338

Ispettori capi

401

Ispettori capi superiori

161

Medici

 

Ispettori principali ed ispettori

22

Ispettori capi

31

Ispettori capi superiori

16

Altre specializzazioni

 

Ispettori principali ed ispettori

340

Ispettori capi

378

Ispettori capi superiori

109

     Nell'ambito delle dotazioni organiche, di cui al comma precedente, per ciascun servizio, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato sono istituiti ruoli distinti per qualificazione professionale, in relazione alle esigenze aziendali. Fino al 31 ottobre 1971, qualora non sia possibile coprire i posti di organico, previsti dal secondo comma del presente articolo, in relazione alle specializzazioni professionali, si può provvedere con personale di altra specializzazione ma di pari qualifica.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 26 giugno 1975 l'Azienda ferroviaria è autorizzata ad assumere oltre organico, nella qualifica iniziale di ogni carriera ed entro il limite del cinque per cento dell'organico complessivo di cui all'art. 1, gli idonei delle graduatorie dei pubblici concorsi per le varie qualifiche di personale, banditi o da bandire a norma dell'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     I posti messi a pubblico concorso possono, nelle more del concorso stesso, anzichè rimanere impegnati, essere coperti con gli idonei dei precedenti concorsi pubblici espletati per le stesse qualifiche, fermo restando l'obbligo dell'Azienda ferroviaria di assumere i vincitori del concorso bandito al verificarsi delle vacanze d'organico.

 

          Art. 4.

     Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203, e dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, è applicabile ai concorsi per manovali per le necessità della qualifica di ausiliario di fermata.

     Le facoltà concesse da dette leggi, dalla legge 13 agosto 1969, n. 591, e dal precedente comma del presente articolo al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile possono essere esercitate sino al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° luglio 1970 al personale che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, risulta pervenuto nella carriera di appartenenza da una carriera inferiore, senza conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza e con immissione in una delle qualifiche, diversa da quella iniziale, che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state fuse in una sola, è attribuita, ai fini dell'avanzamento, un'anzianità pari a quella che, in base alle norme emanate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, era richiesta per il conseguimento della qualifica di immissione partendo da quella iniziale della rispettiva carriera [2] .

     Qualora la suddetta immissione sia avvenuta con conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza, è attribuita ai fini medesimi l'anzianità di cui al precedente comma, se più favorevole.

     Al personale che alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta pervenuto nella carriera di appartenenza da una carriera corrispondente o superiore, con immissione in una delle qualifiche che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state fuse in una sola, è riconosciuta, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a coloro che fruiscono della norma transitoria prevista dall'art. 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 6.

     I dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi elencati nella tabella allegata, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

     Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano stati occupati per uno dei servizi di cui al primo comma alla data del 1° aprile 1970 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici.

 

          Art. 7.

     L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'art. 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

     Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente art. 6.

     L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

     L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.

     In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sarà effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e semprechè per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie [3] .

 

          Art. 8.

     L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 1970 e il 30 settembre 1970.

     In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

     L'inquadramento non viene disposto in mancanza della licenza di scuola elementare.

 

          Art. 9.

     Gli inquadramenti di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta per essi necessario e stabilito come segue:

Personale degli uffici

149

Personale dell'esercizio

2.412

     I suddetti contingenti risultano già compresi in quelli stabiliti dall'art. 1 della presente legge.

     Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.

     Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali.

 

          Art. 10.

     Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 6 della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

     Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, si applica, ove occorra, il secondo comma dell'art. 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

     Il personale inquadrato a ruolo ai sensi dell'art. 6 della presente legge e che all'atto dell'inquadramento abbia superato il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma, avviene al compimento del 60° anno di età nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.

 

          Art. 11.

     Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per soli titoli per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto riservati a coloro che, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, siano stati in servizio nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano altresì cumulato almeno 300 giornate di effettive prestazioni a bordo delle navi traghetto nel quadriennio precedente la data medesima.

     Nei bandi di concorso speciale sarà previsto per ciascuna qualifica il numero dei posti da mettere a concorso in relazione alle disponibilità di organico.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti previsti dal primo comma del precedente art. 7.

     Nei confronti del personale assunto nei ruoli ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi del precedente articolo.

 

          Art. 12.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un concorso speciale per soli titoli per la qualifica di infermiere, riservato a coloro i quali, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato risultino aver prestato, in impianti di pertinenza dell'Azienda medesima, almeno 300 giornate di effettive prestazioni in mansioni di infermiere nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e siano ancora in servizio a tale data.

     Nel bando di concorso speciale sarà previsto il numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità organiche.

     Per il personale di cui al presente articolo valgono le disposizioni previste all'art. 7, primo comma, e all'art. 10, primo, secondo e terzo comma della presente legge.

 

          Art. 13.

     L'onere derivante dalla presente legge, valutato in milioni 5.000 per il 1971, in milioni 24.000 per il 1972, in milioni 32.000 per il 1973 e per gli anni successivi, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi.

     All'onere di lire 5.000 milioni relativo all'anno 1971 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del proprio bilancio: n. 101 (900 milioni), n. 110 (1.000 milioni), n. 112 (150 milioni), n. 203 (800 milioni), n. 219 (1.500 milioni) e n. 301 (650 milioni).

     All'onere di lire 24.000 milioni relativo all'anno 1972 l'Azienda medesima provvederà: per lire 6.000 milioni, con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 1232, che reca modifiche alle "condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato"; per lire 18.000 milioni, con una sovvenzione di pari importo del Tesoro, a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     1. Manipolazione, carico e scarico materiali vari nei magazzini del servizio approvvigionamenti, del servizio lavori e del servizio impianti elettrici;

     2. Carico e scarico di materiali (esclusi combustibili e traverse fuori uso) nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e nelle officine di GR;

     3. Saldature rotaie e costruzioni di parti dell'armamento nelle officine e negli impianti materiali fissi delle ferrovie dello Stato;

     4. Manovre con montavagoni, manutenzione ed esercizio degli impianti di sollevamento e trasporto vagoni;

     5. Perforazione e verifica schede presso i centri meccanografici del controllo merci di Torino e del controllo viaggiatori e bagagli di Firenze;

     6. Aggancio mezzi trazione e mantici;

     7. Riparazione di rotabili presso gli impianti della trazione;

     8. Accudienza a terra di locomotive e carri Vir;

     9. Giratura locomotive;

     10. Manovre, scambi nei depositi;

     11. Chiamatori e fattorini;

     12. Pulizia, sgrassatura pezzi in officina;

     13. Pulizia apparecchiature in officina;

     14. Pulimentatura accessori metallici;

     15. Verniciatura e lavori di tappezzeria sui rotabili;

     16. Prenotazione posti;

     17. Staffatura carri;

     18. Gestione ed accudienza centrali termiche;

     19. Ricerca e coordinamento documenti di trasporto;

     20. Corrispondenza ed oggetti rinvenuti;

     21. Apposizione e ritiro cartelli indicatori, tabelle e fanali dalla coda dei treni;

     22. Rifornimento effetti letterecci carrozze cuccette;

     23. Manovalanza generica nelle officine GR;

     24. Manipolazione sabbia (Trazione);

     25. Servizi diversi nei depositi locomotive (lavaggio locomotive ed accudienza giardini);

     26. Piombatura ed etichettatura carri.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così modificato dall'art. 9 della L. 12 febbraio 1974, n. 28.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 6 giugno 1975, n. 197.