§ 93.4.163 - Legge 22 luglio 1971, n. 583.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:22/07/1971
Numero:583


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla composizione e competenza del consiglio di amministrazione e sulle attribuzioni del direttore generale [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, numero 1848, quale risulta [...]
Art. 3.      Le elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere [...]
Art. 4.      La durata nella carica dei consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nominati in rappresentanza del personale a seguito delle [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.163 - Legge 22 luglio 1971, n. 583. [1]

Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 12 agosto 1971, n. 203)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla composizione e competenza del consiglio di amministrazione e sulle attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato, quale risulta modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, dalla legge 5 maggio 1961, numero 414, dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile:

     a) il direttore generale dell'Azienda;

     b) quattro funzionari dell'Azienda;

     c) due magistrati del Consiglio di Stato;

     d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

     f) un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

     g) sei rappresentanti del personale dell'Azienda eletti direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa;

     h) tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti di professori ordinari o straordinari di università, che abbiano dato prove di alta capacità tecnica e amministrativa in materia di trasporti;

     i) il direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

     In caso di assenza o impedimento del Ministro il consiglio è presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

     Al consiglio è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa.

     Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo superiore, nominato dal Ministro".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, numero 1848, quale risulta modificato dalla legge 9 agosto 1960, n. 787, è sostituito dai seguenti:

     "I rappresentanti del personale di cui alla lettera g) del precedente art. 1 sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti, eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

     Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative".

 

          Art. 3.

     Le elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     La durata nella carica dei consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nominati in rappresentanza del personale a seguito delle elezioni indette con il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, n. 235, è stabilita dalla data di decorrenza della loro nomina fino alla nomina dei nuovi rappresentanti del personale eletti secondo le norme di cui alla presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.