Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 31/10/1967 |
Numero: | 1085 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri [...] |
§ 80.9.218 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1085.
Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(G.U. 29 novembre 1967, n. 298)
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 18 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 18 del