Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 09/08/1960 |
Numero: | 787 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dai seguenti: |
Art. 2. Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 93.4.10b - Legge 9 agosto 1960, n. 787. [1]
Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
(G.U. 10 agosto 1960, n. 195).
Il secondo comma dell'art. 2 del
"I consiglieri indicati dalla lettera g) sono designati da tutto il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante elezione con il sistema proporzionale. Di ogni lista non possono essere eletti più di due candidati; il terzo posto è attribuito a quella, tra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Le norme per l'elezione saranno stabilite dal Ministro per i trasporti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, non di categoria".
Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale in carica fino al 30 giugno 1960, per effetto della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del