§ 93.4.10b - Legge 9 agosto 1960, n. 787.
Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/08/1960
Numero:787


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.4.10b - Legge 9 agosto 1960, n. 787. [1]

Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 10 agosto 1960, n. 195).

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dai seguenti:

     "I consiglieri indicati dalla lettera g) sono designati da tutto il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante elezione con il sistema proporzionale. Di ogni lista non possono essere eletti più di due candidati; il terzo posto è attribuito a quella, tra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

     Le norme per l'elezione saranno stabilite dal Ministro per i trasporti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, non di categoria".

 

          Art. 2.

     Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale in carica fino al 30 giugno 1960, per effetto della legge 18 dicembre 1959, n. 1112, continueranno nel mandato, anche se collocati a riposo, fino all'elezione dei nuovi consiglieri secondo le norme di cui al precedente articolo.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.