§ 93.4.123 - Legge 6 gennaio 1963, n. 13.
Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:06/01/1963
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è integrato dal seguente comma aggiuntivo
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      L'art. 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dai seguenti
Art. 6.      L'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Al testo dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 8.      Nell'albo di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono altresì iscritti, in aggiunta ai soggetti previsti dall'art. 27 della legge stessa, coloro che, [...]
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue
Art. 10.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      Il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali a carico degli assuntori e degli incaricati è elevato al due per cento
Art. 12.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962
Art. 13.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni
Art. 14.      All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto, per l'esercizio 1962-63, in lire 3.220.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato [...]


§ 93.4.123 - Legge 6 gennaio 1963, n. 13. [1]

Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è integrato dal seguente comma aggiuntivo.

     "Il personale femminile non è ammesso nelle assuntorie di cui al precedente n. 1".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, è sostituito dai seguenti:

     "La tabella delle retribuzioni mensili iniziali lorde degli assuntori, allegata alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

     Gli assegni personali, che sono riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione della nuova allegata tabella".

     Il quarto comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue:

     "Agli assuntori, alla data dalla quale ha effetto la presente legge, sono attribuiti, al massimo, altri due aumenti periodici, secondo i criteri previsti dalla legge 5 marzo 1958, n. 224".

     All'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Agli addetti presso assuntorie classificate in base agli articoli 1 e 3, comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6, è corrisposta una indennità nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria.

     L'indennità compete nella misura di cui alla prima categoria soltanto agli addetti alle assuntorie di stazione tenuti al presenziamento dei treni e dei passaggi a livello, agli addetti alle assuntorie di passaggio a livello e nei casi in cui il servizio viene svolto all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilità.

     Qualora, per effetto della diminuita entità delle prestazioni, un impianto in assuntoria cessi di essere classificato in una delle categorie previste dall'art. 3, l'assuntore, che continui ad essere ivi utilizzato, per disposizione dell'Azienda ferroviaria, conserva la retribuzione già in godimento, ma il periodo di tale utilizzazione non è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione.

     Agli assuntori ex combattenti viene concessa, a domanda, una maggiore anzianità di due anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Tale beneficio viene attribuito nella posizione rivestita all'atto dell'entrata in vigore della presente legge agli assuntori già in servizio alla data stessa ed in quella rivestita all'atto dell'iscrizione nel ruolo speciale compartimentale ai nuovi assunti".

 

          Art. 3.

     L'art. 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

     "Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'art. 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio di cui all'art. 56 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

     "Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 5 giorni, la metà della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorno di assenza, l'intera retribuzione".

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dai seguenti:

     "L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma, spettante agli assuntori che abbiano venti anni di servizio, è pari al 44 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dell'art. 11.

     Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, l'assegno di cui sopra è aumentato dall'1,80 per cento della retribuzione fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento con 40 anni di servizio.

     Nei casi in cui l'assegno spetti con anzianità inferiore ai 20 anni di servizio utile, la percentuale del 44 per cento, è ridotta dell'1,80 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento del 20° .

     Ai titolari di assegni vitalizi diretti di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed a quelli di assegni vitalizi indiretti o di riversibilità di importo non superiore alle lire 300.000 annue lorde compete il caroviveri nella misura di lire 24.000 annue lorde.

     Nei casi di assegni vitalizi diretti compresi tra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e di assegni vitalizi indiretti o di riversibilità compresi tra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, il caroviveri compete in misura pari alla differenza fra lire 424.000 o lire 324.000 e l'assegno spettante.

     Agli assuntori cessati dal servizio con diritto all'assegno vitalizio o ai loro aventi causa spettano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive integrazioni, con le stesse norme in vigore per i pensionati ferroviari".

     Le disposizioni di cui sopra, agli effetti economici, decorrono dal 1° luglio 1962 e si applicano anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1° febbraio 1958 in poi, od ai loro aventi causa.

     L'ultimo comma dell'art. 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di cessazione dall'incarico avvenuta per morte ovvero per inabilità permanente, dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, all'assuntore o ai suoi aventi causa spetta il trattamento analogo a quello previsto per il personale ferroviario".

     Le disposizioni di cui sopra si applicano nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 14 maggio 1958 ed hanno effetti economici dal 1° luglio 1962.

 

          Art. 6.

     L'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

     "Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

     a) per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;

     b) per motivi di salute che determinino inabilità al servizio per un periodo superiore a 18 mesi;

     c) per domanda dell'interessato, da accettarsi dalla Azienda entro 60 giorni dalla presentazione;

     d) per raggiungimento del 65° anno di età.

     La cessazione può essere disposta, indipendentemente dal limite di età, quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti c) e d), e semprechè l'interessato abbia già acquisito titolo all'assegno vitalizio.

     Il Ministro è autorizzato ad emanare norme che prevedano, nel caso di chiusura di intere linee o di soppressione del singolo servizio in assuntoria, l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate.

     Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto a), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti.

     Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico.

     Il provvedimento di cessazione dall'incarico è adottato dal direttore compartimentale. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva".

 

          Art. 7.

     Al testo dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Gli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21, possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli del personale ferroviario.

     Tale inquadramento si effettua a favore degli assuntori di stazione o di fermata con 5 anni di servizio nelle relative mansioni nelle qualifiche di:

     capo stazione o capo gestione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di secondo grado;

     assistente di stazione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado;

     manovale, se in possesso della licenza elementare.

     Vengono altresì inquadrati nella qualifica di manovale gli assuntori dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati e gli assuntori dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento, se in possesso della licenza elementare.

     Gli inquadramenti stessi sono subordinati al possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età, salva l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima.

     Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono effettuati mediante concorsi a posti limitati, contenuti nel 50 per cento delle disponibilità annue di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425. I suddetti concorsi sono banditi:

     a) per titoli ed esami, volti particolarmente all'accertamento dell'idoneità professionale, per gli assuntori immessi in servizio da data anteriore all'entrata in vigore della legge e per coloro che, assunti in servizio dopo tale data, non hanno partecipato ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 4;

     b) per titoli, per gli assuntori assunti con le modalità previste dall'art. 4 e cioè mediante superamento di esami di concorso.

     Gli inquadramenti previsti nel presente articolo non riguardano le donne".

     Al primo comma dello stesso art. 22, alle qualifiche indicate è aggiunta quella di capo gestione.

 

          Art. 8.

     Nell'albo di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono altresì iscritti, in aggiunta ai soggetti previsti dall'art. 27 della legge stessa, coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1960, hanno avanzato domanda per essere utilizzati come assuntori e che alla stessa data, siano già stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonchè coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti alla data del 1° marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori, sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici.

     Nell'albo stesso sono anche iscritti i dipendenti di assuntori già in servizio alla data del 1° marzo 1960, nonchè coloro che nella posizione di incaricati hanno occupato posti di assuntori per almeno 300 giornate nel periodo dal 1° marzo 1960 al 31 maggio 1962, i quali superino l'esame professionale e sia accertato nei loro confronti il possesso dei requisiti morali e fisici.

     L'applicazione dei precedenti due commi avviene su domanda degli interessati da produrre entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue:

     "Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto, in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma precedente, in avvicendamento con gli assuntori titolari per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore, ma con periodi di sovrapposizione d'orario inferiore a metà dell'orario previsto per l'assuntore".

 

          Art. 10.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono sostituiti dai seguenti:

     "Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 è riconoscibile per intero il servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni.

     Non sono riconoscibili i periodi di prestazione antecedenti ad interruzioni dovute:

     a) a volontà dell'assuntore;

     b) ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni tranne il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili".

     Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1° febbraio 1958.

     E' fatta salva, se più favorevole, la posizione già conseguita in base all'art. 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

 

          Art. 11.

     Il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali a carico degli assuntori e degli incaricati è elevato al due per cento.

     L'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è praticata agli incaricati di cui agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, qualunque sia la durata della loro prestazione giornaliera, purchè con i medesimi risulti stipulata una convenzione di durata non inferiore a 6 mesi.

     La base per la commisurazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dovuto dagli incaricati di cui al precedente comma è costituita dalla complessiva retribuzione imponibile del manovale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 1° luglio 1962, per stipendio iniziale quota di aggiunta di famiglia per moglie e due figli, con le maggiorazioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, e dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, dovuta per le sedi di servizio nei Comuni aventi meno di 600.000 abitanti, e rateo mensile della tredicesima mensilità.

 

          Art. 12.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

     Con effetto dal 1° luglio 1963 le retribuzioni previste dalla tabella allegata sono maggiorate del 10 per cento.

     Le nuove retribuzioni con effetto rispettivamente dalle predette date del 1° luglio 1962 e del 1° luglio 1963 saranno considerate, ai fini degli assegni vitalizi di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1° febbraio 1958 in poi o dei loro aventi causa.

 

          Art. 13.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

 

in aumento:

 

 

Capitolo n. 1 - "Prodotti della rete ferroviaria e della navigazione con navi traghetto"

L. 1.370.000.000

Spesa:

 

in diminuzione:

 

 

Capitolo n. 24 - "Contributo al fondo pensioni e sussidi" (regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)

L. 1.850.000.000

 

          Art. 14.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto, per l'esercizio 1962-63, in lire 3.220.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con le disponibilità di cui al precedente art. 13.

     All'ulteriore maggiore spesa di lire 630 milioni che lo stesso provvedimento comporterà per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvederà con i normali stanziamenti che risulteranno inscritti, per detto esercizio, nei capitoli delle "Spese per gli assuntori".

 

 

     Allegato

     Retribuzione iniziale degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

 

 

Retribuzione mensile (lire)

Classificazione dell'impianto - Categoria

Assuntori titolari

Assuntori non titolari

Assuntori si stazione o di fermata

A

 

63.500

59.000

B

 

59.000

54.500

C

 

54.500

50.500

D

 

48.000

45.500

Assuntori di passaggi a livello e di vigilanza segnali o punti speciali della linea

A

 

56.000

51.500

B

 

51.000

47.500

C

 

48.000

44.000

D

 

41.000

38.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.