Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 22/12/1960 |
Numero: | 1564 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina della [...] |
§ 80.5.229 – L. 22 dicembre 1960, n. 1564. [1]
Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza.
(G.U. 29 dicembre 1960, n. 318).
La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della
L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'art. 5 della
All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della