Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 29/11/1957 |
Numero: | 1155 |
Sommario |
Art. 1. L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi d'interesse generale o dello Stato ed i minori introiti derivanti da riduzioni, [...] |
Art. 2. All'amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ugualmente rimborsati dai Ministeri od Enti pubblici cui competono, le spese e gli altri oneri posti a carico [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi [...] |
Art. 5. Con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno annualmente determinati, in conformità dei criteri stabiliti col decreto di cui al precedente articolo [...] |
Art. 6. La Commissione prevista dall'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il [...] |
Art. 7. Per l'esercizio finanziario 1957-58 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2 e 3 è fissato in lire 40 miliardi |
Art. 8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 93.4.89 - Legge 29 novembre 1957, n. 1155. [1]
Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.
(G.U. 12 dicembre 1957, n. 307)
L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi d'interesse generale o dello Stato ed i minori introiti derivanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di trasporto praticati per gli stessi motivi, sono rimborsati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dai Ministeri od Enti pubblici interessati alla concessione ed a carico dei quali deve gravare la relativa spesa.
All'amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ugualmente rimborsati dai Ministeri od Enti pubblici cui competono, le spese e gli altri oneri posti a carico dell'Amministrazione medesima per esigenze che non riguardino la sua gestione economica.
La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge [3].
Con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno annualmente determinati, in conformità dei criteri stabiliti col decreto di cui al precedente articolo 4 e sentite le Amministrazioni interessate, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentita una Commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, e composta da due funzionari del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti.
La Commissione prevista dall'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2 e 3 è fissato in lire 40 miliardi.
Questa somma è iscritta globalmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
All'occorrenza relativa si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, relativo agli oneri connessi con provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi in legge.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 27 giugno 1959 dall'art. 1 della