Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 20/04/1959 |
Numero: | 256 |
Sommario |
Art. 1. Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato non oltre il 27 giugno 1959 |
Art. 2. Per l'esercizio finanziario 1958-59 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2, 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è fissato in lire 52 [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 93.4.98 - Legge 20 aprile 1959, n. 256. [1]
Modificazioni alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.
(G.U. 15 maggio 1959, n. 115)
Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della
Per l'esercizio finanziario 1958-59 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2, 3 della
Questa somma è iscritta totalmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e corrispondentemente nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
All'occorrenza relativa si provvede a carico del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1958-59, relativo al "fondo da ripartire in applicazione della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del