§ 93.4.120 - Legge 29 novembre 1962, n. 1688.
Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:29/11/1962
Numero:1688


Sommario
Art. 1.      Alla spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità ed [...]
Art. 2.      Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario
Art. 3.      Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione, previsto all'art. 1 della presente legge, è stabilito, per ogni esercizio finanziario, in [...]
Art. 4.      Il contributo dello Stato di cui al precedente art. 3 sostituisce quello stabilito dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1959, n. 1144
Art. 5.      Le norme previste ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1962
Art. 6.      Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli [...]
Art. 7.  [2]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.120 - Legge 29 novembre 1962, n. 1688. [1]

Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 24 dicembre 1962, n. 328)

 

 

     Art. 1.

     Alla spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità ed a quella relativa ai contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.

 

          Art. 2.

     Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario:

     a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie operate, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione del personale ferroviario;

     b) da un contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, da stanziare nella parte ordinaria del bilancio della stessa Azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute di cui al precedente punto a);

     c) dagli interessi del patrimonio e da tutti gli altri proventi di qualunque natura riguardanti i predetti Fondi pensioni per il personale ferroviario.

 

          Art. 3.

     Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione, previsto all'art. 1 della presente legge, è stabilito, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra l'anzidetta spesa e l'ammontare complessivo delle entrate indicate nel precedente art. 2.

     Il contributo di cui al precedente comma, da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate mensili, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in apposito capitolo dal titolo "gestione dei fondi pensioni e sussidi" a pareggio della relativa gestione.

 

          Art. 4.

     Il contributo dello Stato di cui al precedente art. 3 sostituisce quello stabilito dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1959, n. 1144.

 

          Art. 5.

     Le norme previste ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

 

          Art. 6.

     Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è stabilito in miliardi 59.

     Tale somma sarà inscritta negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni pei cennati esercizi a seconda della rispettiva competenza e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 18 maggio 1967, n. 393.